Articolo XVII Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni postali d'America (Stati Uniti), del Belgio, della Francia e di Norvegia hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote-parti territoriali piu' elevate che per i pacchi di superficie. 2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzata a riscuotere per i pacchi fino a 1 kg la tassa applicabile ai pacchi oltre 1 kg. fino a 3 kg. 3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per kg. per i colli di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente Protocollo che avra' la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo medesimo dell'Accordo al quale si riferisce e l'hanno firmato in un esemplare che rimarra' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale, e di cui una copia sara' consegnata a ciascuna delle Parti dal governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a SEUL, il 14 SETTEMBRE 1994.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-artxvii · fonte del testo