[1]PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI

[2]All'atto della firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali stipulata in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Quote territoriali di arrivo a titolo eccezionale

[5]1. In deroga all'articolo 47, le Amministrazioni che figurano nell'elenco in appresso si riservano il diritto di fissare le loro quote territoriali di arrivo ad un livello eccedente di oltre il 30 per cento le loro quote territoriali di partenza:

[6]Algeria, Angola, Bahrein, Benin, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia, Congo (Rep.pop.) El Salvador, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Giordania, Grecia, Iraq, Israele, Kenia, Libano, Malesia, Mongolia (Rep.pop) Nepal, Pakistan, Papuasia, Nuova Guinea, Rep.dem. tedesca, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Siria (Rep. araba); Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen (Rep. araba) Yemen (Rep.dem.pop.) Zambia, Zimbabwe.

[7]2. In deroga all'articolo 47, l'Amministrazione della Repubblica araba di Egitto si riserva il diritto di riscuotere una quota territoriale di arrivo a titolo eccezionale di 6,53 DTS per pacco, oltre a quelle menzionate all'articolo sopra citato.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-arti · fonte del testo