Articolo VI Reclami 1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Congo (Rep.), del Gabon, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, del Suriname, della Repubblica araba di Siria e dello Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti. 2. Le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale se, dopo un'indagine effettuata a seguito di un reclamo, si constati che lo stesso e' ingiustificato.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
