Art. 30 (Convenzione)
1. I reclami sono ammessi nel termine di un anno a datare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio. 2. Durante questo periodo, i reclami sono accettati non appena il problema e' segnalato dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un invio non distribuito ed il termine d'inoltro previsto non e' ancora scaduto, il mittente dovra' essere informato di detto termine 3. Ogni Amministrazione e' tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nei servizi delle altre Amministrazioni. 4. La trattazione dei reclami e' gratuita. Tuttavia, se e' richiesto l'uso della via di telecomunicazione o del servizio EMS, le spese supplementari sono di regola a carico del richiedente. Le disposizioni relative sono stabilite nel Regolamento.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
