Art. 24 (Regolamento)
del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni ecc.) 1. In linea di massima ogni progetto di Atto presentato dalla Commissione di redazione e' esaminato articolo per articolo. Puo' essere considerato approvato solo dopo un voto d'insieme favorevole. A questo voto, si applica l'articolo 20, paragrafo 1. 2. Durante questo esame, ciascuna delegazione puo' riprendere una proposta adottata o respinta in Commissione. L'appello relativo a tali proposte e' subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione del progetto di Atto sara' sottoposta all'approvazione del Congresso. 3. Tuttavia e' sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il prosieguo dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima di esaminare i progetti di Atti presentati dalla Commissione di redazione. 4. Se una proposta e' stata adottata o respinta dal Congresso, essa potra' essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello ha avuto il sostegno di almeno dieci delegazioni ed e' stato approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tale facolta' e' possibile solo per le proposte direttamente presentate nelle sedute plenarie, fermo restando che una stessa questione non puo' essere oggetto di piu' di un appello. 5. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti negli Atti definitivi e non rilevati durante l'esame dei progetti di Atti, nonche' la numerazione degli articoli e dei paragrafi ed i riferimenti. 6. I progetti di decisioni diverse da quelle di modifica degli Atti, presentati dalla Commissione di redazione, sono in linea di massima esaminati globalmente. I paragrafi 2 a 5 sono altresi' applicabili ai progetti di tali decisioni.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
