Art. 13 (Accordo Assegni)

[1]Pagamento

[2]1. L'importo dei postassegni e versato al beneficiario nella moneta legale del paese pagatore presso gli sportelli degli uffici postali.

[3]2. L'importo massimo che puo' essere pagato con un postassegno e stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art13 · fonte del testo