Art. 13 (Accordo Assegni)
[1]Pagamento
[2]1. L'importo dei postassegni e versato al beneficiario nella moneta legale del paese pagatore presso gli sportelli degli uffici postali.
[3]2. L'importo massimo che puo' essere pagato con un postassegno e stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
