degli assegni postali 1. Ciascuna Amministrazione puo' rilasciare degli assegni postali ai titolari dei suoi conti correnti postali. 2. E' inoltre consegnata ai titolari di conti correnti postali ai quali sono stati rilasciati degli assegni postali, una carta di garanzia "assegno postale" che deve essere presentata al momento del pagamento. 3. L'importo massimo garantito e' stampato sul retro di ciascun assegno postale o su un annesso, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti. 4. Salvo accordo speciale con l'Amministrazione di pagamento, l'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento. 5. L'Amministrazione di emissione puo' percepire una tassa sul traente di un assegno postale. 6. Se del caso, la durata di validita' degli assegni postali e' stabilita dall'Amministrazione di emissione. Essa e' indicata sull'assegno postale con la stampa della data di validita' piu' recente. In mancanza di tale indicazione, la validita' degli assegni postali e' illimitata.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
