1. Il compenso da attribuire al cappellano e' determinato nella media aritmetica tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'art. 24, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. 2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente e' ridotto del 40%. 3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art12 · fonte del testo