1. L'assistenza e' svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione del vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'art. 2. 2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di eta' non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art3 · fonte del testo