1. Il Ministro dell'interno, con il decreto di conferimento dell'incarico: a. determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sara' prestata l'assistenza religiosa; b. indica, per le diverse sedi, i nominativi dei cappellani specificando, per ciascuno di essi, l'importo del compenso da corrispondere.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art7 · fonte del testo