1. Il compenso di cui all'articolo 12 e' equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. 2. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. 3. Sul compenso di cui all'articolo 12 l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
