1. Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 12 e' equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. Sul compenso stesso l'amministrazione opera le ritenute fiscali rilasciando la relativa certificazione. 3. Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvede, a termini dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art13 · fonte del testo