1. L'amministrazione garantisce ai cappellani la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, nonche' il riconoscimento della dignita' del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilita' dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. 2. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
