1. Il cappellano celebra i riti liturgici e svolge, nel rispetto della liberta' di coscienza, funzioni di assistenza religiosa della confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni caso imprescindibili esigenze di servizio. 2. Il cappellano, nell'ambito delle sue funzioni, esercita le facolta' previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dalla Conferenza episcopale italiana.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art8 · fonte del testo