IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalita' per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~approvazione-art1 · fonte del testo