Interventi della Chiesa cattolica 1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorita' ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a dispore l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'art. 1, comma 1. 2. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero. 3. L'autorita' ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonche' a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario. 4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Testo vigente dal 10 luglio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-05-16;189~art2 · fonte del testo