1. Al fine di verificare con continuita' l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprieta' ecclesiastica. 2. L'Osservatorio e' composto, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della C.E.I. ed e' presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonche' ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno. 3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
Testo vigente dal 5 maggio 2005
