NEGOZIALI DI LIVELLO REGIONALE 1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. e), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati: - in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo; - in forma associata; - in forma di pediatria di gruppo; - per il rispetto di livelli di spesa programmati.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art50 · fonte del testo