MEDICO 1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di pediatria convenzionati prevedendo, tra l'altro: - la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti; - la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale; - differenti modalita' di erogazione dei compensi; - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste. 2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata ad erogare anche prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico pediatra, in particolare: - prestazioni diagnostiche; - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare; - continuita' assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme specifiche; - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali. 3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli articoli 47 e 51.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art53 · fonte del testo