[1]- Ambiti convenzionali di livello regionale.

[2]1. Gli Accordi regionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle regioni rispetto a quelli dell'Accordo collettivo nazionale e coerenti con i livelli essenziali ed uniformi di assistenza.

[3]2. Gli accordi regionali definiscono i compiti e le attivita' svolte dai medici di medicina generale:

  • a)in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale;
  • b)in forma associativa complessa ed integrata;
  • c)per il rispetto di livelli di spesa programmati.

[4]3. Nell'ambito degli Accordi di cui al presente Capo, le Regioni definiscono ed indicano le modalita' tecnico-orzanizzative per l'armonizzazione delle attivita' di medicina generale assicurate dalle diverse Aziende.

[5]4. La armonizzazione delle attivita' delle diverse Aziende assume particolare rilievo riguardo alla realizzazione di azioni programmatiche e progetti assistenziali mirati, oltre che di specifici interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria, particolarmente per quelli che interessano cittadini assistiti da medici operanti nello stesso comune e iscritti negli elenchi di Aziende diverse.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270~art69 · fonte del testo