[1]economico

[2]1. Premesso che il "Programma delle attivita' territoriali" comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l'erogazione della pediatria di libera scelta e specifica le prestazioni ed attivita' di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei pediatri convenzionati, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:

  • a)quota fissa capitaria, per quanto stabilito all'art. 29;
  • b)quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale;
  • c)quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti:

[3]- dal presente Accordo: prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "B", all'assistenza programmata di cui all'allegato "E"; - dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivita', "Progetto salute infanzia" di cui all'allegato "L" e ulteriori attivita' o prestazioni richieste dalle Aziende.

[4]2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono concordare, nell'ambito della quota variabile di cui alle lettere b) e c) e con le procedure di cui al Capo II, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali, ivi comprese le forme associative.

  • A)QUOTA FISSA CAPITARIA

[5]Ai pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di libera scelta che svolgono compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistibile in carico, un compenso forfettario annuo come dalla seguente tabella:

[6]A1) QUOTA FISSA PER I PRIMI 250 ASSISTITI

[7]ANZIANITA' DI SPECIALIZZAZIONE DEL PEDIATRA

[8]1-1-1999

[9]1-1-2000

[10]DA 0 A 2 ANNI

[11]156.476

[12]158.668

[13]OLTRE 2 FINO A 9 ANNI

[14]163.998

[15]166.294

[16]OLTRE 9 FINO A 16 ANNI

[17]171.518

[18]173.919

[19]OLTRE 16 FINO A 23 ANNI

[20]179.031

[21]181.538

[22]OLTRE 23 ANNI

[23]186.543

[24]189.155

[25]QUOTA FISSA PER I SUCCESSIVI (DAI 251° ASSISTITO)

[26]ANZIANITA' DI SPECIALIZZAZIONE DEL PEDIATRA

[27]1.1.99

[28]1.1.2000

[29]DA 0 A 2 ANNI

[30]121.839

[31]123.545

[32]OLTRE 2 FINO A 9 ANNI

[33]129.364

[34]131.176

[35]OLTRE 9 FINO A ANNI 16

[36]136.885

[37]138.801

[38]OLTRE 16 FINO A 23 ANNI

[39]144.396

[40]146.418

[41]OLTRE 23 ANNI

[42]151.909

[43]154.036

[44]A2 - COMPENSO AGGIUNTIVO

[45]Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria di base sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al la lettera F) dell'art. 29 D.P.R 315/90. Il compenso, nella misura corrisposta al 31.12.1997, e' incrementato dall'1.1.99 del 2,3% e dall'1.1.2000 del 1,4%, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con la percentuale precedente. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo oltre il massimale individuale.

[46]A3 - QUOTE EX RT. 29, COMMA 3

[47]Ai medici iscritti negli elenchi della pediatria e' corrisposta con decorrenza 1.1.2000:

  • a)una ulteriore quota capitaria annuale di Lire 8.000 per assistito per gli obblighi e lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 29, comma 3 lettere da a) a e);
  • b)una ulteriore quota capitaria annuale di Lire 4.000 per assistito per la partecipazione ai programmi di qui all'art. 29, comma 3, lettera f);

[48]3. Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole, Dalla data di pubblicazione del presente Accordo, per lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta al 15% dei pediatri un compenso accessorio mensile di Lire 1.000.000.

[49]4. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai pediatri, nella misura massima del 40% a livello regionale, che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche e' corrisposta un'indennita' forfetaria mensile di lire 150.000. Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza.

[50]5. A decorrere dallo 01.01.1999 e fino al 31.12.1999 la indennita' di collaborazione informatica corrisposta ai sensi del D.P.R. n. 613/96, e' di lire. 102.300 mensili. A decorrere dallo 01.01.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, e' di lire 103.750.

[51]6. Ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 10% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta, con decorrenza 01.01.2000, un'indennita' annua nella misura di lire 10.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dallo 01.01.1999 al 31.12.1999 sull'indennita' gia' percepita ai sensi dell'art. 43 comma 3, lettera L) del D.P.R 21.10.96, n. 613 e' corrisposto un importo annuale di Lire 103 per assistito.

[52]7. ((Per lo svolgimento dell'attivita' di pediatria di gruppo per i pediatri che gia' percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal DPR 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 fino alla data di approvazione degli accordi regionali si corrispondono:

[53]DALL'1.1.99 AL 31.12.99:

[54]PER I PRIMI 250 ASSISTITI

[55]+---------------+-------+ |DA 0 A 2 ANNI |163.906| +---------------+-------+ |DA 2 A 9 ANNI |171.777| +---------------+-------+ |DA 9 A 16 ANNI |179.646| +---------------+-------+ |DA 16 A 23 ANNI|187.509| +---------------+-------+ |OLTRE 23 ANNI |195.370| +---------------+-------+

[56]PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

[57]+---------------+-------+ |DA 0 A 2 ANNI |128.324| +---------------+-------+ |DA 2 A 9 ANNI |136.196| +---------------+-------+ |DA 9 A 16 ANNI |144.065| +---------------+-------+ |DA 16 A 23 ANNI|151.928| +---------------+-------+ |OLTRE 23 ANNI |159.789| +---------------+-------+

[58]DALL' 1.1.2000 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI REGIONALI

[59]PER I PRIMI 250 ASSISTITI PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

[60]+---------------+-------+ |DA 0 A 2 ANNI |166.201| +---------------+-------+ |DA 2 A 9 ANNI |174.183| +---------------+-------+ |DA 9 A 16 ANNI |182.162| +---------------+-------+ |DA 16 A 23 ANNI|190.135| +---------------+-------+ |OLTRE 23 ANNI |198.106| +---------------+-------+

[61]PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

[62]+---------------+--------+ |DA 0 A 2 ANNI | 130.121| +---------------+--------+ |DA 2 A 9 ANNI | 138.103| +---------------+--------+ |DA 9 A 16 ANNI | 146.082| +---------------+--------+ |DA 16 A 23 ANNI| 154.055| +---------------+--------+ |OLTRE 23 ANNI | 162.026| +---------------+--------+))

[63]A decorrere dall'1.1.2000, ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 30% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che svolgono la propria attivita' sotto forma di pediatria in associazione ai sensi dell'art. 53, del presente Accordo e' corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Lire 6.000.

[64]8. ((I medesimi accordi regionali determinano le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e le percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attivita' di pediatria di gruppo.))

[65]9. Ferma restando l'entita' complessiva del finanziamento regionale, relativa ai compensi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 ((...)), le Regioni possono, sulla base di specifiche esigenze locali, modificare gli importi e/o le percentuali previste dai commi gia' citati, previo intesa con le Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 10.

[66]10. I compensi di cui alla lettera A) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 4 e 6 sono versati annualmente.

[67]11. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianita' di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volte all'anno il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.

Testo vigente dal 7 novembre 2001

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Che cosa è cambiato dal 7 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 2000 al 7 novembre 2001. 67 parole tolte, 269 parole aggiunte in 14 capoversi.

7. tolto: A aggiunto: Per lo svolgimento dell'attivita' di pediatria di gruppo per i pediatri che gia' percepivano le quote capitarie per la pediatria di gruppo come previsto dal DPR 613/96 per il periodo 1.1.99 - 31.12.99 e per il periodo 1.1.2000 fino alla data di approvazione degli accordi regionali si corrispondono:

aggiunto: DALL'1.1.99 AL 31.12.99:

aggiunto: PER I PRIMI 250 ASSISTITI

aggiunto: +---------------+-------+ |DA 0 A 2 ANNI |163.906| +---------------+-------+ |DA 2 A 9 ANNI |171.777| +---------------+-------+ |DA 9 A 16 ANNI |179.646| +---------------+-------+ |DA 16 A 23 ANNI|187.509| +---------------+-------+ |OLTRE 23 ANNI |195.370| +---------------+-------+

aggiunto: PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

aggiunto: +---------------+-------+ |DA 0 A 2 ANNI |128.324| +---------------+-------+ |DA 2 A 9 ANNI |136.196| +---------------+-------+ |DA 9 A 16 ANNI |144.065| +---------------+-------+ |DA 16 A 23 ANNI|151.928| +---------------+-------+ |OLTRE 23 ANNI |159.789| +---------------+-------+

aggiunto: DALL' 1.1.2000 ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI REGIONALI

aggiunto: PER I PRIMI 250 ASSISTITI PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: +---------------+-------+ |DA 0 A 2 ANNI |166.201| +---------------+-------+ |DA 2 A 9 ANNI |174.183| +---------------+-------+ |DA 9 A 16 ANNI |182.162| +---------------+-------+ |DA 16 A 23 ANNI|190.135| +---------------+-------+ |OLTRE 23 ANNI |198.106| +---------------+-------+

aggiunto: PER GLI ASSISTITI DAL 251 IN POI

aggiunto: +---------------+--------+ |DA 0 A 2 ANNI | 130.121| +---------------+--------+ |DA 2 A 9 ANNI | 138.103| +---------------+--------+ |DA 9 A 16 ANNI | 146.082| +---------------+--------+ |DA 16 A 23 ANNI| 154.055| +---------------+--------+ |OLTRE 23 ANNI | 162.026| +---------------+--------+

aggiunto: A decorrere dall'1.1.2000, ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale …

8. tolto: A decorrere dall'1.1.2000, ai pediatri di libera scelta individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che svolgono la propria attivita' sotto forma di aggiunto: I medesimi accordi regionali determinano le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo e le percentuali massime degli assistiti in ambito regionale da riservare ai pediatri per lo svolgimento dell'attivita' di pediatria di gruppo tolto: e ai sensi dell'art 52, del presente Accordo e' corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Lire 7.000.aggiunto: .

9. Ferma restando l'entita' complessiva del finanziamento regionale, relativa ai compensi di cui ai commi 3, 4, 6, 7 tolto: e 8aggiunto: ..., le Regioni possono, sulla base di specifiche esigenze locali, modificare gli importi e/o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art41 · fonte del testo