DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA FISSA 1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 20 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari. 2. L'attivita' del pediatra remunerata con la quota fissa, per assistito, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 502/92, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuita' assistenziale di cui all'art. 46, e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli (da 33 a 38):

  • a)Le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico di cui all'art. 33;
  • b)Il consulto con lo specialista, di cui all'art. 34, in sede ambulatoriale o domiciliare;
  • c)L'accesso presso gli ambienti di ricovero, ai sensi dell'art. 35, in fase di accettazione, di degenza o dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionalita' del pediatra di fiducia;
  • d)Prescrizione farmaceutica (art. 36)
  • e)Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero e/o di cure termali (art. 37)
  • f)Le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
  • g)La tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuita' assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'eta' evolutiva e a quanto previsto dagli Accordi Regionali;
  • h)La certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1 lettere a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorita' scolastica competente.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art31 · fonte del testo