[1]DEL PEDIATRA CON COMPENSO A QUOTA VARIABILE
[2]1. Il pediatra espletando una funzione globale nella tutela della salute durante l'eta' evolutiva, svolge - oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente - compiti remunerati con una quota aggiuntiva del compenso in funzione delle prestazioni rese. 2. I compiti di cui al presente articolo sono:
- a)assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo l'allegato E);
- b)assistenza programmata nelle strutture residenziali e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 45;
- c)le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B; Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il pediatra potra' avvalersi dei supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare.
- d)assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 50 e come da Regolamento allegato G;
- e)visite occasionali secondo l'art. 41;
- f)collaborazione informatica di cui all'art. 43 lett. I;
- g)potenziamento dello studio con personale dipendente di cui all'art. 43 lett. L);
- h)il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei soggetti handicap neuro sensoriali e psichici (bilanci di salute), secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi regionali, sentito il comitato ex art. 12 sulla base di quanto stabilito nell'all. L); 3. Le prestazioni ed attivita' di cui ai punti seguenti e al successivo capo III e capo IV secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali:
- a)la compilazione di schede o libretti sanitari affidati al legale rappresentante del minore;
- b)l'esecuzione di eventuali screening;
- c)gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attivita' evolutiva;
- d)la partecipazione a specifici incontri promossi dall'Azienda, nell'ambito dell'organizzazione del servizio.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
