[1]- Aree negoziali di livello regionale
[2]1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. d) ed f), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati per l'attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali come previsto all'art. 30 del presente Accordo.
[3]2. Le trattative degli accordi regionali devono iniziare entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Accordo sulla G.U.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
