tutte le attivita' previste dai precedenti articoli l'Istituto, mediante stipula di contratti o convenzioni si avvale: - di attrezzature e di competenze presenti nella Scuola, nella Universita', in Enti o Istituzioni; - della collaborazione di esperti, universitari e non, della stessa Regione o di altre; - del contributo dell'Ente Regione, degli Enti locali territoriali, delle strutture regionali dell'Ente radiotelevisivo di stato e di altre Istituzioni. La sopra indicata collaborazione di istituti universitari ed esperti puo' essere richiesta ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 ultimo comma e dell'articolo 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
