tutte le attivita' previste dai precedenti articoli l'Istituto, mediante stipula di contratti o convenzioni si avvale: - di attrezzature e di competenze presenti nella Scuola, nella Universita', in Enti o Istituzioni; - della collaborazione di esperti, universitari e non, della stessa Regione o di altre; - del contributo dell'Ente Regione, degli Enti locali territoriali, delle strutture regionali dell'Ente radiotelevisivo di stato e di altre Istituzioni. La sopra indicata collaborazione di istituti universitari ed esperti puo' essere richiesta ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 ultimo comma e dell'articolo 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606~art7 · fonte del testo