Attivita' di studio e di ricerca L'istituto per realizzare le finalita' di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente statuto:

  • a)svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture formative della regione e il loro grado di utilizzazione e sui bisogni culturali emergenti nelle varie classi sociali;
  • b)puo' svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini su richieste di enti locali;
  • c)comunica integralmente i risultati delle attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali, al centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica, agli organi dell'amministrazione scolastica ed, a richiesta, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle universita' ed agli organi collegiali della scuola;
  • d)cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo;
  • e)fornisce alla conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi gli elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore specifico dell'innovazione educativa.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art5 · fonte del testo