[1]Risorse

[2]Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Istituto si avvale: dell'opera del personale comandato a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; dell'uso di laboratori di ricerca di propria istituzione; della collaborazione di cattedre e di istituti universitari, con cui stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni; dell'opera di ispettori tecnici; della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, secondo accordi stipulati in base al disciplinare tipo previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; dell'uso dei locali, attrezzature e dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art7 · fonte del testo