- Aggiornamento L'Istituto organizza ed attua iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola. L'Istituto inoltre: - fornisce consulenza e assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento organizzate nella regione; - assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento - esprime parere tecnico sui programmi di aggiornamento e su ogni altro aspetto attinente alle attivita' di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419; - promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca educativa, dell'aggiornamento e della sperimentazione; - attua indagini conoscitive sulle iniziative di aggiornamento allo scopo di valutarne la concreta validita' scientifica nell'ambito delle finalita' e delle competenze di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
