Rapporti di collaborazione Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari della regione Campania o di altre regioni. A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni. L'istituto puo' avvalersi, altresi', della collaborazione di altri istituti, di enti e associazioni culturali e professionali, nonche' di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica. Le collaborazioni previste dal presente articolo si attuano secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art3 · fonte del testo