[1]Attrezzature
[2]L'Istituto per l'assolvimento delle proprie finalita' e per lo sviluppo adeguato delle attivita' promosse dalle sezioni e dai servizi, di cui al successivo titolo secondo, si dotera' di proprie attrezzature. Potra' inoltre avvalersi, su richiesta e tramite convenzioni, di servizi, di locali, di attrezzature e di dotazioni che enti ed istituti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4 del presente statuto mettano a disposizione. L'istituto, in accordo con gli organismi competenti, favorira' un utilizzo programmato di tutte le attrezzature ed i servizi esistenti nel territorio regionale.
Testo vigente dal 9 dicembre 1987
