[1]Attrezzature

[2]L'Istituto per l'assolvimento delle proprie finalita' e per lo sviluppo adeguato delle attivita' promosse dalle sezioni e dai servizi, di cui al successivo titolo secondo, si dotera' di proprie attrezzature. Potra' inoltre avvalersi, su richiesta e tramite convenzioni, di servizi, di locali, di attrezzature e di dotazioni che enti ed istituti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4 del presente statuto mettano a disposizione. L'istituto, in accordo con gli organismi competenti, favorira' un utilizzo programmato di tutte le attrezzature ed i servizi esistenti nel territorio regionale.

Testo vigente dal 9 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501~art5 · fonte del testo