- Il Segretario Il segretario: - assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; - sovrintendente, sulla base delle deliberazione adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali - predispone, d'ntesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme di cui al successivo articolo 21 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituto per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606~art16 · fonte del testo