[1]Rapporti
[2]Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto e in relazione alle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto, nelle forme previste dalla legge, stabilisce rapporti:
- a)con la scuola nelle sue articolazioni amministrative e con gli organismi scolastici territoriali;
- b)con universita' e istituti di ricerca;
- c)con la regione e gli enti locali;
- d)con le componenti sociali, professionali, del mondo della produzione e del lavoro interessate. L'Istituto inoltre per l'attuazione dei propri progetti si avvale, nelle forme previste dalla legge, della collaborazione di persone, gruppi ed enti a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelli operanti nella Comunita' europea.
Testo vigente dal 9 dicembre 1987
