[1]Rapporti

[2]Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto e in relazione alle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto, nelle forme previste dalla legge, stabilisce rapporti:

  • a)con la scuola nelle sue articolazioni amministrative e con gli organismi scolastici territoriali;
  • b)con universita' e istituti di ricerca;
  • c)con la regione e gli enti locali;
  • d)con le componenti sociali, professionali, del mondo della produzione e del lavoro interessate. L'Istituto inoltre per l'attuazione dei propri progetti si avvale, nelle forme previste dalla legge, della collaborazione di persone, gruppi ed enti a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelli operanti nella Comunita' europea.

Testo vigente dal 9 dicembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501~art4 · fonte del testo