Art. 7 — Uso della lingua nei processi
Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana.".
Testo vigente dal 22 aprile 1992
