I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono sostituiti dai seguenti: " 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette localita', nonche' con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle localita' ladine. 2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.".

Testo vigente dal 29 agosto 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;446~art2 · fonte del testo