Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 20-bis. - 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento. 2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo e' bilingue. 3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art9 · fonte del testo