Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti civili pendenti alla data della sua entrata in vigore, salvo che siano gia' state precisate le conclusioni o la causa sia stata comunque ritenuta in decisione. Le richieste di traduzione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono essere effettuate, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 7 luglio 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-13;124~art17 · fonte del testo