1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Testo vigente dal 5 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-04;78~art3 · fonte del testo