[1]Assenze giustificate, senza diritto a compenso

[2]Ferma la durata dell'incarica conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, e' giustificata se dovuta a:

  • a)documentata malattia o infortunio;
  • b)gravidanza o puerperio;
  • c)servizio militare o sostitutivo servizio civile;
  • d)gravi e documentati motivi di natura familiare;
  • e)documentata partecipazione ad esami e concorsi.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art7 · fonte del testo