[1]Assenze giustificate, senza diritto a compenso
[2]Ferma la durata dell'incarica conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, e' giustificata se dovuta a:
- a)documentata malattia o infortunio;
- b)gravidanza o puerperio;
- c)servizio militare o sostitutivo servizio civile;
- d)gravi e documentati motivi di natura familiare;
- e)documentata partecipazione ad esami e concorsi.
Testo vigente dal 11 dicembre 1987
