Art. 7 — Assenze giustificate senza diritto a compenso
Ferma la durata dell'incarico conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, e' giustificata se dovuta a:
- a)- documentata malattia o infortunio;
- b)- servizio militare o sostitutivo servizio civile;
- c)- gravi e documentati motivi di natura familiare;
- d)- documentata partecipazione ad esami e concorsi;
- e)- gravidanza e puerperio.
Testo vigente dal 9 marzo 1992
