[1]Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso
[2]Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
- 1)malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;
- 2)gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti;
- 3)servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
- 4)gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;
- 5)partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni;
- 6)matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;
- 7)documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
