[1]Trattamento economico

[2]Ai medici incaricati ai sensi del presente capo I spetta il seguente compenso professionale per ogni ora di attivita' effettivamente svolta:

  • a)L. 13.600 a decorrere dal 1 gennaio 1986;
  • b)L. 14.400 a decorrere dal 1 gennaio 1987;
  • c)L. 15.200 a decorrere dal 1 gennaio 1988. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'art. 22, lettera B). Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le U.S.L. versano il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 22, lettera C). Ai medici di cui al presente capo I si applicano gli articoli 23 (rimborso spese di accesso) e 26 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi).

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art8 · fonte del testo