[1]Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al Compenso
[2]Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:
- a)malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;
- b)gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti;
- c)servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
- d)gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;
- e)partecipazione ad esame o concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;
- f)matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;
- g)documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dell'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi. Per motivi di studio il biologo incaricato puo' farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla U.S.L. competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.
Testo vigente dal 7 novembre 1987
