[1]Commissione di disciplina
[2]I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza della commissione di disciplina di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale. Si intende qui richiamata tutta la normativa concernente il funzionamento della commissione di cui al primo comma.
Testo vigente dal 11 dicembre 1987
