1. L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:

  • a)- scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;
  • b)- insorgenza di un motivo di incompatibilita';
  • c)- provvedimento adottato ai sensi dell'art. 29;
  • d)- emissione di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
  • e)- condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
  • f)- sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  • g)- incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;
  • h)- recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.

Testo vigente dal 9 marzo 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-14;218~art6 · fonte del testo