Art. 6 — Conferimento dell'incarico
1. L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:
- a)- scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;
- b)- insorgenza di un motivo di incompatibilita';
- c)- provvedimento adottato ai sensi dell'art. 29;
- d)- emissione di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
- e)- condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- f)- sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- g)- incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;
- h)- recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.
Testo vigente dal 9 marzo 1992
