Attivita' di ricerca e studio L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui all'art. 2 attua: la ricognizione della situazione della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti; l'elaborazione di progetti di ricerca nelle scienze dell'educazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione da verificare in singole scuole o gruppi di scuole; l'elaborazione di progetti di aggiornamento dei docenti; l'elaborazione di criteri di verifica della sperimentazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'educazione permanente. L'Istituto inoltre: promuove studi e ricerche in materia educativa, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di competenza e in rispondenza alle proprie finalita' istituzionali; comunica i risultati dell'attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica, e, se opportuno e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle universita'; cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; fornisce alla conferenza dei presidenti gli elementi idonei al fine di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attivita' di studio e ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo art. 19 del presente statuto, o richiedano competenze specifiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tecniche di particolare complessita', puo' richiedere la collaborazione di cattedre ed istituti universitari ed esperti estranei all'Amministrazione della pubblica istruzione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Testo vigente dal 7 aprile 1988
