[1]Attivita' di documentazione e informazione

[2]Allo scopo di perseguire e realizzare concretamente le finalita' di cui al primo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto: raccoglie, conserva, mantiene accessibile e diffonde, nei modi piu' opportuni ed avvalendosi delle tecnologie piu' efficaci, il materiale che documenti i risultati delle attivita' di studio, ricerca, sperimentazione ed aggiornamento condotte sia per iniziativa propria, sia per iniziativa di altri enti, pubblici e privati, validamente operanti nel settore scolastico ed educativo; mantiene costanti rapporti con gli altri I.R.R.S.A.E., con il centro europeo dell'educazione, con la biblioteca di documentazione pedagogica, con le universita' e con gli istituti, gli enti e gli organismi di ricerca, con i distretti scolastici del proprio territorio, con le scuole, con l'Amministrazione della pubblica istruzione, con le regioni e gli enti locali; cura la pubblicazione periodica di un proprio bollettino e promuove, qualora lo ritenga necessario, la pubblicazione, nelle forme e modalita' piu' compatibili con le proprie finalita' e attribuzioni, dei risultati di maggior rilievo scientifico e documentario delle attivita' realizzate nell'ambito della propria programmazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art3 · fonte del testo