- Ricerca e sperimentazione Per conseguire le finalita' connesse con il compito di cui al punti n. 2 e n. 3 del precedente art. 4, l'Istituto nei confronti delle scuole di ogni ordine e grado:

  • a)fornisce il sostegno tecnico-scientifico alle iniziative esistenti;
  • b)promuove e assiste i progetti di sperimentazione, dal momento dell'ideazione a quello delle verifica, con il consenso degli organismi interessati e nel rispetto delle diverse autonomie;
  • c)elabora progetti di ricerca, da verificare sperimentalmente in singole scuole o gruppi di scuole;
  • d)favorisce il collegamento tra la scuola ed enti operanti nel territorio per la sperimentazione di nuovi criteri di interazione scuola-lavoro e di nuovi profili di professionalita'. L'Istituto inoltre:
  • a)propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, programmi di sperimentazione relativa a innovazioni degli ordinamenti e delle strutture;
  • b)esprime un parere tecnico sulle proposte di sperimentazione relative ad ordinamenti e strutture da inoltrare al Ministero;
  • c)e' disponibile ad eventuali richieste della Regione, ad esprimere pareri sui progetti e sui programmi di istruzione professionale, anche al fine di promuovere, in forme sperimentali, l'interazione tra sistema formativo scolastico e sistema formativo professionale.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-25;358~art6 · fonte del testo