Finalita' Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'Istituto svolge nella regione, attraverso rapporti diretti con la scuola (nei suoi organi amministrativi e nei suoi organi collegiali), con gli enti locali, con l'Universita', con le associazioni professionali, con gli istituti di studio e ricerche operanti nel territorio, attivita' di: ricerca pedagogico-didattica relativa al sistema formativo; promozione dell'attuazione di progetti di sperimentazione di cui al primo comma del presente articolo; aggiornamento dei docenti; documentazione e informazione scientifica pedagogica didattica; consulenza e assistenza tecnica alle scuole di ogni ordine e grado su richiesta degli organismi interessati; formulazione dei pareri tecnici all'Amministrazione della pubblica istruzione e alle scuole di ogni ordine e grado, nonche' ad ogni altro settore dell'amministrazione pubblica relativamente a interventi educativi e formativi. Per la determinazione degli indirizzi generali della propria attivita' l'Istituto puo' avvalersi di momenti di partecipazione delle componenti di cui al primo comma del presente articolo, anche con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali.
Testo vigente dal 7 aprile 1988
