[1]Presidente
[2]Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto e sovrintende alle sue attivita', assicurandone il coordinamento e la continuita'. Egli:
- a)convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere propone gli argomenti da trattare nelle sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma secondo;
- b)cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con i suoi organi periferici, con enti e organismi indicati nell'art. 4 del presente statuto, nonche' con gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di altre regioni;
- c)partecipa alla conferenza dei presidenti con il consigliere eletto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
- d)adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;
- e)coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni;
- f)stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni;
- g)dispone le spese per le attivita' previste alla lettera s) del precedente art. 7 (competenze del consiglio direttivo);
- h)predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio;
- i)firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui ai successivi articoli 34 e 35. Il presidente e' responsabile delle varie forme di pubblicizzazione dell'attivita' dell'Istituto che autorizza su conforme parere del consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente eletto dal consiglio direttivo.
Testo vigente dal 9 dicembre 1987
