[1]- Incompatibilita'
[2]1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n. 412, non e' compatibile il medico che:
- a)abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercito professionale;
- b)svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale:
- c)sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
- d)eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servito Sanitario Nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
- e)operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. L'Azienda puo' comunque autorizzare lo specialista operante in branche chirurgiche all'esercizio Professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate qualora non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica;
- f)svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa Azienda;
- g)sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 119 dei 23 marzo 1988 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.L.vo n. 502/92 cosi', come modificato dal D.L.vo n. 513/93 e dal D.L.vo n. 229/99;
- h)sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il Servizio - Sanitario Nazionale a mente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99;
- i)operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le Aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
- l)sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 D.L.vo n. 502/92 cosi' come modificato dal D.L.vo n. 517 e dal D.L.vo n. 229/99.
[3]2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico.
[4]3. Il provvedimento di revoca dell'incarico e' adottato dalla Azienda, sentiti il Comitato di cui all'art. 11 e lo specialista interessato.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
